Quesito del 10/01/2021

Sono socio di una cooperativa a r.l., a proprietà divisa, formata da 12 soci, fondata nel 2000. Nel marzo 2018, sono stati assegnati ai soci, con atto notarile, 10 alloggi. Gli altri due non sono stati assegnati, per volontà dei soci stessi, versione riferita dal presidente?!
La cooperativa per costruire, ha stipulato un mutuo ordinario con la banca. La banca ha regolarmente frazionato il mutuo ed accollato ai soci destinatari, i quali hanno provveduto ad accollarsi la propria quota. La cooperativa non ha debiti, ed undici soci vi abitano.
Infine, si può affermare, che lo scopo sociale sia stato raggiunto, per cui è inspiegabile, perché non si mette in liquidazione?! A statuto la cooperativa è scaduta il 31 dicembre 2020. Praticamente la cooperativa è ferma da marzo 2018.
Se il cda non dovesse procedere per la liquidazione, io socio assegnatario, posso, per legge, chiedere, visto che i motivi dovrebbero sussistere, il recesso?

Risposta al quesito:
Alla luce di quanto esposto la Cooperativa ha perso la sua personalità e capacità giuridica essendo scaduto il contratto sociale. In tal caso, al fine di esonerarsi da ogni responsabilità ipotizzabile (anche se la Società è a responsabilità limitata potrebbe ipotizzarsi una successione con i soci vincolati da una società di fatto) il socio dovrebbe inviare l’invito al cda per la liquidazione volontaria con contestuale richiesta di scioglimento coatto alla Vigilanza (MISE o Assessorato per le Regioni a Statuto speciale).

Quesito del 09/01/2021

Gent.mo avvocato, nel ringraziarLa per il servizio importante che offre il Suo Studio, espongo il seguente quesito: una coop. edilizia a.r.l. con diversi piani sociali da completare e molti contenziosi in atto, non informa più da circa un anno i soci, oltretutto non è stata nemmeno convocata assemblea ordinaria per discussione del bilancio 2019.
Come può agire un socio (anche se ha già ottenuto l’assegnazione attraverso atto notarile) per tutelarsi da eventuali ulteriori richieste di denaro?

Risposta al quesito:
La stipula dell’atto notarile e la contestuale pendenza dei lavori di finitura di altri immobili lascia supporre una alternativa: che la Cooperativa abbia altri programmi costruttivi ovvero che i lavori in corso attengano all’unico programma non ancora ultimato.
Nel primo caso, qualora non ci siano pendenze o controversie incombenti sul programma ultimato, il socio assegnatario in via definitiva può chiedere di recedere dichiarando la disponibilità a versare l’importo pro quota delle spese prevedibili per l’estinzione della Società (atto notarile, Liquidatore, diritti di cancelleria etc..).
Nel secondo caso il socio deve, comunque, attendere il completamento del programma costruttivo che ricomprende l’alloggio di cui è assegnatario.
In tale ipotesi il socio è obbligato a contribuire per le spese generali sino all’estinzione della Società.

Quesito del 09/01/2021

Buongiorno avvocato, mi rivolgo a Lei per un quesito sulla quota sociale da me versata.
Nel 2007 sono stata assunta come socia lavoratrice, versando 25 € mensili in qualità di quota sociale, fino al 2019. La somma totale versata ammonta a 3.600 €. So che dalla data di fine rapporto con la cooperativa, deve passare un anno per la restituzione di quanto è stato versato e solo dopo aver chiuso il bilancio annuale . A causa del covid19, è stata posticipata la chiusura del bilancio dell’anno al 31 luglio 2020. Mi hanno poi riferito che dalla cosiddetta chiusura, hanno tempo 180 gg per la restituzione della quota.
Il termine scade il 31 di questo mese, ma il problema è che la cooperativa sta chiudendo, senza dirci in che modo, non abbiamo al momento nessuna notizia. Il presidente non si sa bene se c’è ancora, chi sia, quello che c’era fino ad un anno fa si è dimesso ed è entrato come socio in un’altra cooperativa, tra l’altro spostando tutti i contatti, i numeri di telefono e gli uffici in quest’ultima. Non ci è stato riferito niente, se non di mandare una pec nel quale richiedevano la quota.
Vorrei sapere se c’è un modo per non perdere questi soldi.

Risposta al quesito:
Nelle Cooperative di produzione e di lavoro il socio lavoratore può essere onerato di versamenti necessari al mantenimento della struttura sociale, a condizione che tale obbligo non sia fittiziamente destinato a coprire riduzioni illecite della retribuzione.
Occorre, pertanto, verificare se i versamenti di cui si tratta siano realmente commisurati alle spese generali della Società.
La prospettata “latitanza” degli amministratori rende alquanto sospetto il loro operato, sicché è consigliabile che il lavoratore invii una richiesta di messa in mora, non solo in riferimento alla restituzione delle somme (qualora non siano state già interamente destinate alla copertura di perdite), ma anche sullo stato della gestione della Cooperativa.
Nel caso di mancata risposta il socio lavoratore può denunciare i fatti al locale Ispettorato del Lavoro e alla Vigilanza Cooperative presso il MISE.

Quesito del 07/01/2021

Buongiorno Avvocato, sono iscritto ad una cooperativa edilizia srl. Il mio quesito è molto semplice.
Ho chiesto il libro soci ed il Presidente ad una mia prima richiesta mi ha risposto che per problemi di apparecchiature non poteva scannerizzare il libro e mandarlo via e-mail , ad una seconda richiesta ha detto che per fotocopiarlo e spedirlo vi sono spese, poi ad un’altra richiesta dove mi accollava tutte le spese di riproduzione e spedizione mi ha detto che il libro soci non può lasciare la sede della cooperativa e che per motivi di privacy non può rilasciare copia. Se voglio posso solo e solamente visionarlo.
Però Lei capisce che avere una copia è diverso da visionarlo presso la sede della cooperativa che poi è lo studio del commercialista e non poter nemmeno trascrivere dati di interesse. Ho capito solo che non ha intenzione di darmi copia del libro.
Quello che Le chiedo è se il Presidente della Cooperativa è obbligato a darmi copia del libro, se si in base a quale norma o è come ha comunicato che posso solo visionarlo?

Risposta al quesito:
Certamente il socio ha diritto di esaminare il libro soci e tale attività può compiere anche con l’ausilio di un professionista.
L’esame del libro sociale consente di assumere eventuali appunti su quanto esaminato.
Nel caso di irregolarità e di conseguente contenzioso, il socio può chiedere la consulenza tecnica ovvero l’esibizione del Libro in giudizio ed anche il deposito delle relative copie.

Quesito del 04/01/2021

Il Comune dove risiedo chiede al giudice civile, con ricorso ex art 702 bis c.p.c., il diritto di rivalersi su 40 soci di cooperativa edilizia srl (Cooperativa sciolta nel 2015) ed essere manlevato e restare indenne, in virtù di convenzioni e dell’art. 35 l. 665/71, dai costi per indennità di occupazione delle aree concesse (i proprietari del terreno espropriato vinsero una causa nel 2009 – Sentenza di appello prima e di Cassazione poi, con condanna in solido tra cooperativa e Comune).
Premetto di aver acquistato l’immobile in cooperativa avendo versato tutto quanto richiesto dal piano contabile. Nel rogito datato 2004 nulla è scritto circa eventuali obbligazioni per indennità di espropriazione. Non ho mai avuto copia né mi è stata mai notificata alcuna convenzione o statuto della cooperativa.
Orbene, che tipo di tutela posso avere (si parla di circa 800.000 euro di indennità per cui pro quota sarebbero circa 20.000 euro, insomma una somma sproporzionata se si pensa che all’epoca acquistai una casa di edilizia popolare). Dimenticavo… nell’atto di assegnazione, risultiamo siamo io e mia moglie (50% e 50%) ma nel ricorso presentato dal Comune al Tribunale il citato sono soltanto io, con la conseguenza che in caso di condanna dovrei rispondere soltanto io. Cosa potrei fare?

Risposta al quesito:
Gli oneri di concessione dell’area 167 in cui si insedia l’edificio abitativo della Cooperativa concessionaria, sono obbligazioni “propter rem”, cioè inseguono il bene materiale, sicché di esse rispondono i proprietari dei singoli alloggi dell’edificio medesimo.
A ciò si deve aggiungere che nel rogito di assegnazione definitiva dell’alloggio, il notaio ha certamente menzionato l’atto di Convenzione.
Ai fini della “tutela” verso il Comune, occorre verificare la Sentenza di condanna, anche se si può presumere che essa sia stata comminata a titolo di risarcimento del danno per occupazione illegittima del terreno.
Ciò posto, una parte dell’importo ricade sul Comune in quanto responsabile per mancato controllo, sicché il convenuto può formulare l’eccezione al fine di avere una riduzione dell’importo dovuto.
Ancora nell’ambito della tutela occorre verificare se il socio ha versato alla Cooperativa l’importo del prezzo del terreno e se il Comune ha omesso l’attività di recupero presso la Società.

Quesito del 04/01/2021

Gent.mo avvocato, faccio parte d una cooperativa edilizia a proprietà divisa e senza contributo statale che ha realizzato tre diversi lotti. Il primo è una palazzina di 5 appartamenti, il secondo una villetta bifamiliare e il terzo una casa singola (o villa singola). Per la realizzazione sono stati sottoscritti con il medesimo costruttore tre diversi contratti, con importi diversi, ma il capitolato di tutti i lotti (senza distinzione di tipologia) è il medesimo. La cooperativa ha sottoscritto un unico mutuo ed ha operato utilizzando un solo conto corrente.
Ora al momento della definizione dei costi ci siamo resi conto che le tre tipologie di alloggio hanno un costo di costruzione diverso (per costo di costruzione intendo esclusivamente quello della realizzazione fisica del manufatto). In particolare il costo al mq. degli appartamenti nella palazzina risultano superiori a quello della villa singola. In nessun caso sono state apportate migliorie al capitolato.
Il quesito pertanto è il seguente: è possibile che un socio debba sostenere un costo al mq. diverso da altri? Non risulta violato il principio mutualistico?

Risposta al quesito:
Nelle Cooperative edilizie vige il principio della parità di trattamento dei soci, relativamente alla prestazione mutualistica resa dalla Cooperativa (assegnazione dell’alloggio).
Da quanto precede consegue che ciascun socio deve versare il corrispettivo per l’assegnazione commisurato al valore effettivo dell’alloggio che riceve.
Se la Cooperativa ha realizzato tipologie costruttive diverse con costi diversi, è conseguenziale che ciascun assegnatario versi il prezzo effettivo dell’immobile a lui assegnato, purché il calcolo venga eseguito con i medesimi criteri per tutte le tipologie costruttive e per tutti gli assegnatari (parità di trattamento).