Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 02/12/2017

Cooperativa in crisi e con poco lavoro ha invitato un dipendente amministrativo a svolgere un lavoro di responsabile banconiere, ma con stesso inquadramento e retribuzione (lavoro che svolgeva prima dell’ assunzione da noi) nell’unica attività rimasta ma a 70 km dalla sede legale. Nessuno di noi lavora in sede!
Si rifiuta e viene licenziato. Con ricorso il Giudice ci condanna per demansionamento e licenziamento ritorsivo (abbiamo fatto appello). Viene riammesso per ordine del Tribunale con la vecchia mansione, ma lui non rientra optando per 15 mensilità più 12, più tutti gli stipendi dal licenziamento al reintegro.
La sua scelta ora comporta il licenziamento e l’esclusione da socio e lui ora vuole comunque accedere al controllo di tutti i documenti della Cooperativa, bilanci, fatture, libri sociali, c/c, e ogni documento esistente compreso la posta per trovare appigli e promuovere azione di responsabilità contro l’ amministratore per dispetto.
Ha tale diritto anche se ora viene licenziato e escluso da socio? Che tempo ha di controllo e di cosa?

Risposta al quesito:
Alle Cooperative sono normalmente applicabili le norme sulle SPA (in quanto compatibili), ma lo Statuto può prevedere l’applicazione delle norme sulle SRL se ricorrono i presupposti di dimensione.
Ne primo caso i “controlli” sono affidati al Collegio sindacale ovvero al Revisore esterno e i soci hanno limitati poteri di accesso (libro soci, libro assemblee); nel secondo caso i soci hanno facoltà di accesso anche alle informazioni contabili.
Nel caso di specie, quindi, occorre verificare la tipologia della Società al fine di valutare i diritti del socio.
In ogni caso, il socio escluso può agire con azione di responsabilità individuale qualora ci siano i presupposti del danno diretto inferto dall’attività illecita degli amministratori.
In tale ipotesi, l’accesso sarebbe consentito al tecnico nominato dal Tribunale, limitatamente all’accertamento dei fatti e delle circostanze inerenti il predetto danno.
Il danno di cui si tratta riguarda, comunque, l’attività e il rapporto sociale e non si identifica con il danno del rapporto mutualistico, accertabile e valutabile in base alle norme giuslavoristiche.
Appare utile rammentare che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha recentemente confermato il principio secondo cui la mancata impugnativa della delibera di esclusione, da parte del socio lavoratore, rende definitivo lo scioglimento del rapporto lavorativo (fatto salvo l’eventuale risarcimento).
A tal proposito si segnala l’approfondimento sul tema, all’interno della pagina del sito dedicata al diritto del lavoro.

Quesito del 22/11/2017

Sono il presidente di una cooperativa edilizia per appartenenti alle FF.AA. e/o di Polizia, che ha fruito del contributo dello Stato. Alcuni anni orsono, a seguito del collaudo da parte dell’incaricato del Ministero dei Lavori Pubblici, è stato acquisito il Nulla Osta al M.E.I. con annessa la tabella millesimale. Detta tabella, per intervenute variazioni nelle assegnazioni dei posti auto, è stata rielaborata ed approvata all’unanimità dall’assemblea dei soci.
A distanza di tempo due soci si sono opposti ed asseriscono che la nuova tabella millesimale non ha valore perchè illegittima e pretendono di ritornale alla situazione precedente. Secondo i due soci che si oppongono, l’unica tabella millesimale avente valore legale è quella annessa al Nulla Osta del Ministero. Preciso che Il mutuo è stato contratto con banca privata.
Dovendo procedere al frazionamento del mutuo ed al successivo rogito per la definitiva assegnazione del mutuo individuale, desidero sapere se la tabella millesimale deliberata dall’assemblea dei soci ha validità oppure hanno ragione i due soci che si oppongono ed è valida esclusivamente la tabella approvata del Ministero.

Risposta al quesito:
Occorre distinguere due fasi, la prima antecedente e la seconda successiva all’assegnazione definitiva con atto pubblico.
Nella prima fase le Cooperative possono costituire un “condominio di gestione”, sostanzialmente provvisorio, con il compito di amministrare le parti comuni; nella seconda fase il condominio viene in essere con il trasferimento della proprietà individuale, mediante la stipula del rogito notarile.
Al predetto atto pubblico deve essere allegato il regolamento di condominio e, soprattutto la tabella millesimale munita di nulla osta ministeriale.
In via definitiva, dunque, la tabella dei millesimi condominiali assume natura contrattuale e, pertanto, risulta modificabile all’unanimità.
Nel caso di specie, stante la modifica accettata da tutti i soci, non v’è dubbio che nella prima fase prevalgano certamente le ultime tabelle; mentre nella seconda fase appare necessaria solamente una operazione formale incombente agli amministratori, cioè riproporre le nuove tabelle per il nulla osta ministeriale, posto che esse devono essere allegate al rogito notarile di ciascuna assegnazione.

Quesito del 21/11/2017

Anni fa facevo parte di una coop edilizia a proprietà indivisa, ho dato le dimissioni accettate dalla coop, però non mi hanno mai liquidato, sto in causa. Il loro avvocato continua a dire che, se anche vinciamo la causa, la coop i soldi no me li darà mai.
Vorrei sapere come funziona, se il Giudice mi da ragione, materialmente come faccio a riavere i miei soldi se la coop non me li vuole dare.
Sarà sempre il Tribunale a fare altri provvedimenti, praticamente io cosa devo fare dopo aver vinto la causa, per rientrare dei miei soldi?

Risposta al quesito:
Avuta la sentenza il socio receduto deve agire in sede di esecuzione forzata pignorando i beni della Cooperativa al fine di ottenere il recupero del credito a lui giudizialmente riconosciuto.
Se la Cooperativa è priva di patrimonio, occorre verificare la pregressa gestione, in quanto la presumibile dismissione di beni (ad es. assegnazione di alloggi) coinvolgerebbe personalmente gli amministratori (responsabili anche per atti di mala gestio).
In tal caso, il socio receduto può agire giudizialmente con l’azione di responsabilità verso gli amministratori responsabili.

 

Quesito del 21/11/2017

Facevo parte di una coop edilizia che secondo statuto poteva costruire si a proprietà divisa che indivisa, anni fa ho dato le dimissione accettate dalla coop, però non mi hanno mai liquidato e attualmente sto in causa.
Il Ministero dello Sviluppo Economico a giugno scorso ha concluso un’ispezione straordinaria e nel verbale ha scritto che era il costruttore che gestiva la coop e dettava anche i piani costruttivi, e il presidente della coop non contava niente, l’ha radiata dall’albo delle coop edilizie, le ha contestato gli ultimi bilanci e molte altre cose, il risultato è l’adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità ex art. 2545 XVII, con nomina del liquidatore.
Durante questa ispezione la coop ha fatto sei rogiti a favore dei soci, io vorrei sapere se dopo questa ispezione la coop può continuare a fare i rogiti, e io come faccio a riavere i miei soldi. Ci penserà il liquidatore?
E come faccio io a sapere chi è il liquidatore e quando inizia il suo lavoro, in parole povere per me è un danno la nomina del liquidatore o un vantaggio, e praticamente adesso cosa devo fare?

Risposta al quesito:
La nomina del Liquidatore potrebbe essere un vantaggio per l’ex socio creditore, in quanto obbligato a liquidare il patrimonio sociale e, quindi, pagare tutti i creditori.
Occorre, tuttavia, fare i conti con l’oste, nel senso che il credito del socio partecipa alla distribuzione dell’attivo proporzionalmente all’entità generale dei debiti e con il grado di priorità proprio della sua qualificazione.
In altri termini, in primis vanno pagati i crediti privilegiati (prededucibili, mutui banche, fisco, lavoratori, professionisti), ciò che resta va diviso tra i chirografari, che ricomprendono anche il credito dell’ex socio.
Occorre, pertanto, che il predetto creditore rivolga istanza di rimborso specificando la causale.
Per rilevare il Liquidatore e la relativa domiciliazione si può verificare il Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente.
In ogni caso il socio receduto farebbe bene a mettere in mora gli amministratori per l’eventuale azione di responsabilità in riferimento alle violazioni dagli stessi compiute, per il caso di incapienza del patrimonio sociale.

Quesito del 19/11/2017

Prima di tutto mi complimento per la competenza e chiarezza con cui il Suo Studio riesce a rispondere alle numerose richieste avanzate da persone, come me, che, purtroppo, hanno dovuto fare i conti con una realtà insidiosissima come quelle delle cooperative edilizie.
Veniamo al mio quesito. Nel 2010, entrai come socio in una cooperativa edilizia sociale con il fine di ottenere l’assegnazione di un alloggio. Mi fidai del presidente, noto costruttore, da cui da decenni operava nel settore delle cooperative e da cui molti miei cari avevano acquistato in passato ovvero preso parte come soci di cooperativa senza problemi e con piena soddisfazione per gli alloggi ricevuti. In effetti io ero consapevole di essere un socio ma di fatto il tutto si svolgeva come se stessi acquistando da un’impresa di costruzione.
La consegna dell’alloggio, che doveva avvenire entro un paio di anni, per diverse vicissitudini di cui noi soci solo in parte eravamo al corrente, è avvenuta nel 2016 (lasso di tempo che da una parte mi ha consentito di non accendere alcun mutuo). Il corrispettivo di quanto indicato nel rogito è stato tutto interamente versato in più rate negli anni in minima parte con assegni circolari NT ed il resto con bonifici bancari dal mio conto. Purtroppo, per la troppa fiducia riposta nella figura del presidente (ovvero imprenditore) ho rogitato a luglio 2016 senza che venissero completate molte delle opere comuni, come verde, campi sportivi, sala condominiale e, soprattutto, la strada di accesso al parco, tutt’ora ancora sterrata. Ad oggi, novembre 2017, sembra che debbano essere assegnati ancora due alloggi.
Da qualche mese abbiamo scoperto che la cooperativa ha enormi debiti con i fornitori e che, addirittura, due di essi hanno fatto istanza di fallimento per importi considerevoli e sembra che anche altri creditori siano intenzionati in tal senso. Purtroppo nessuno dei soci, che siamo quasi 80, ha mai visto i documenti contabili, bilanci o altro.
Fatta questa premessa, volevo sapere cosa rischio in caso di fallimento della cooperativa. Ho letto di revocatoria. Ma potrei essere chiamato a versare altri soldi? Perdere la casa?
I dubbi ed i timori mi assalgono mentre arrivano notizie poco rassicuranti sul comportamento tenuto dal nostro presidente circa la contemporanea costruzione in cooperativa di molti altri alloggi ormai fermi per debiti latenti.
Qualcuno mi ha detto che in caso di mala gestio rischiano anche i soci. In che termini? È vero che è tutelato di più chi ha un mutuo rispetto a chi non ce l’ha e che c’è differenza tra chi vi abita e chi, come me, no?
Mi scuso per essermi dilungato e La ringrazio anticipatamente per il tempo che vorrà accordare alla mia richiesta.

Risposta al quesito:
Le Cooperative edilizie sono società a responsabilità limitata, sicché per i debiti sociali risponde esclusivamente la struttura sociale, mentre restano indenni i soci, i quali rispondono limitatamente al capitale sottoscritto.
Se, tuttavia, esistono deliberati assembleari ovvero crediti verso i soci risultanti dai bilanci approvati, questi ultimi rispondono di quanto deliberato ovvero esposto nel documento contabile.
In tal caso il socio obbligato non può scusarsi con il fatto che nulla sapeva dei bilanci, in quanto il regime normativo della Cooperative è esposto nel contratto fondamentale della Società (Statuto sociale), che si presume a conoscenza dei contraenti (soci).
Ciò posto, se l’alloggio assegnato è prima casa, il relativo atto non è soggetto alla revocatoria fallimentare.
La revocatoria ordinaria sarebbe, viceversa, esperibile, ma solo nel caso di assegnazione effettuato con l’accordo fraudolento del socio, con l’intento di pagare un prezzo inferiore a quello dovuto (mentre nel caso di assegnazione conforme al contratto di prenotazione l’azione revocatoria non sarebbe esperibile).
L’accollo del mutuo presuppone normalmente l’esposizione personale dell’accollante (anche indipendentemente dalla garanzia ipotecaria), sicché, nel caso di revocatoria, l’assegnatario resterebbe, comunque, esposto verso l’Istituto di credito.

 

Quesito del 17/11/2017

Vorrei acquistare un immobile che rientra nel cd. housing sociale, a canone calmierato, da una cooperativa che lo ha acquistato dal costruttore.
La cooperativa mi farebbe un contratto di assegnazione a termine iniziale, in base io pagherei un prezzo totale comprensivo sia del canone di locazione dei primi 7 anni sia del prezzo a titolo di acquisto della proprietà dopo i 7 anni. Io diverrei Socio di tale cooperativa.
Laddove la cooperativa subisca una procedura concorsuale, ad es. nel terzo anno, io se continuo a pagare le rate del mutuo ovviamente non intestate a me, ma alla cooperativa, ho garanzia che dopo i 7 anni l’immobile sia mio?
Oppure c’è il rischio che io perda tutta la somma data inizialmente più le rate del mutuo pagate?

Risposta al quesito:
Da quanto prospettato la Cooperativa effettuerebbe l’assegnazione in locazione con patto di cessione in proprietà al settimo anno del contratto locativo.
Nel corso dei sette anni, quindi, l’immobile resterebbe nella proprietà sociale, sicché esso sarebbe certamente esposto agli effetti dell’eventuale fallimento o LCA della Cooperativa.
In tale ultima ipotesi, il socio sarebbe creditore delle anticipazioni in conto prezzo e avrebbe diritto all’inserimento nello Stato Passivo, nonché alla partecipazione alla distribuzione dell’attivo, spettante ai creditori chirografari (postergati ai creditori in prededuzione e in privilegio).
Nel caso in cui il contratto di locazione con patto di futura proprietà venga trascritto nei Registri immobiliari il socio avrebbe diritto al privilegio, ma sempre postergato rispetto ai crediti ipotecari (derivanti dai mutui bancari).