Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 25/03/2015

Nella mia cooperativa vengono sistematicamente cambiati i verbali assembleari con la scusa di trascriverli.
Dopo vari verbali contestati verbalmente non avendo avuto nessuna ragione alla penultima assembla abbiamo mandato lettera raccomandata (a firma del numero soci come da statuto)per con testarla avendo nuovamente cambiato il verbale. Il presidente ha risposto dicendo che non bastava una lettera raccomandata ma che dovevamo contestare tramite lettera di un legale.
Tutto questo ci ha scoraggiati e abbiamo lasciato perdere. Ma nell’ultima assemblea, dove si discutevano punti all’ordine del giorno molto importanti,nella trascrizione del verbale è stato omesso un allegato e molti punti sono stati di fatto cambiati.
Ovviamente i segretari vengono scelti dal presidente prima e gli stessi alle nostre rimostranze si avvalgono di scuse futili per sottrarsi alle loro responsabilità. Questa volta però ci siamo formalizzati con lettera di legale alla quale il presidente tramite avvocato ha promesso di ridiscutere alcuni punti all’ordine del giorno.
In tutto questo ci può essere la revoca del mandato al presidente e tutti quelli corresponsabili?

Risposta al quesito:
La revoca del mandato agli amministratori può avvenire ogni qual volta sia venuto meno il rapporto fiduciario del mandato loro conferito dalla compagine sociale.
A maggior ragione nel caso di specie, dove sembra che gli amministratori alterino i deliberati assembleari con il presumibile scopo di trarre un profitto ingiusto.
Il caso potrebbe avere anche rilevanza penale e, conseguentemente, la relativa responsabilità potrebbe essere estesa anche a soggetti che abbiano concorso nella commissione del fatto.

Quesito del 25/03/2015

Faccio parte del Consiglio di Amministrazione di una Società Coop. a proprietà indivisa.
La responsabilità civile e penale è della Società cooperativa, del C.D.A. o del Presidente?

Risposta al quesito:
La responsabilità penale è comunque riconducibile alla persona fisica che ha commesso il reato.
E’ prevista una sorta di responsabilità penale amministrativa sussidiaria in capo alla Società, allorquando la struttura societaria sia tale da non ostacolare l’attività criminosa del soggetto responsabile (ipotesi più che rara per le società cooperative edilizie).
La responsabilità civile nei confronti dei terzi è solidale per l’attività posta in essere dall’amministratore nell’esercizio delle sue funzioni.
In ogni caso i soci e la Cooperativa medesima possono agire con azione di responsabilità verso gli amministratori che, con il loro operato, abbiano arrecato danni alla compagine sociale e alla stessa Società.

Quesito del 24/03/2015

Sono socio di una cooperativa a proprietà indivisa. Estinto il mutuo, dovremmo procedere alla trasformazione della cooperativa a proprietà divisa e l’assegnazione ai soci dell’alloggio occupato.
Nell’ipotesi che un socio non voglia, o non possa per motivi economici o personali aderire alla trasformazione e assegnazione dell’alloggio, cosa ne consegue e che ripercussione ha sui soci aderenti?

Risposta al quesito:
La norma prevede che la trasformazione della Cooperativa sia deliberata a maggioranza, sicché nel caso di mancata adesione di alcuni soci si prospettano due ipotesi: la prima che la Cooperativa prosegua a proprietà indivisa solamente per le unità assegnate in uso ai soci di minoranza.
In tal caso, tuttavia, devono permanere le condizioni del numero minimo di soci per la gestione della Cooperativa.
Nell’ipotesi in cui non ci siano le condizioni per la prosecuzione della Cooperativa, gli alloggi residui vengono assunti in gestione dall’Istituto Autonomo Case Popolari che prosegue il rapporto con i soci assegnatari.

Quesito del 22/03/2015

Nel 2011 sono entrata a far parte di una coop. di abitazione che stava costruendo delle abitazioni su zona Peep, dopo un anno circa in cui ho versato ciò che dovevo per poi accedere al mutuo, improvvisamente si fermano i lavori.
La ditta che nel frattempo avevamo conosciuto ci dice che non può più continuare perchè il Presidente non paga più. Dopo che noi soci ci siamo conosciuti e ci siamo occupati di conoscere i problemi che colpivano il nostro progetto e dopo una serie di vicissitudini riusciamo a far dimettere il vecchio presidente insieme al suo consiglio e ne formiamo un altro di cui io stessa faccio parte.
Cominciamo con molte difficoltà a ricostruire la storia contabile della coop. fino a quando ci fermiamo perchè ci manca la delibera di giunta con cui il comune delibera l’esproprio del terreno. Questa, ovviamente, è condizione essenziale per la Banca la quale non vuole concederci il mutuo.
Consapevoli del fatto di essere stati truffati decidiamo di procedere con la liquidazione coatta amministrativa perchè nel frattempo si sono presentati una quantità di creditori che dichiarano di vantare credito nei confronti della coop. Abbiamo denunciato agli organi competenti ma siamo molto sfiduciati perchè abbiamo paura di aver perso i nostri soldi e la casa.
Nel frattempo in una riunione informale al Comune ci viene detto che il Comune stesso è tranquillo nella sua posizione perchè la mancanza della delibera di giunta era concordata con la coop.
Volevo sapere solo se ci potrebbe essere una possibilità di recuperare i nostri soldi se decidiamo di denunciare il Comune marcando il fatto che nel momento in cui il nuovo consiglio di amministrazione si è accorto del problema si è dissociato dall’operato del vecchio consiglio denunciando alle autorità competenti.

 

Risposta al quesito:
Il problema che sembra emergere dai fatti esposti riguarda la permanenza dello stato d’insolvenza della Cooperativa, nonostante la nomina dei nuovi amministratori.
E’ molto probabile che, questi ultimi non abbiano potuto formulare un piano di risanamento, né abbiano saputo risolvere la questione con il Comune relativamente all’esproprio del terreno.
Nell’ottica che precede la Cooperativa sembra destinata alla liquidazione coatta amministrativa, con la conseguenza che la liquidatela dovrà provvedere a liquidare le attività, pagando prioritariamente i creditori terzi. Sembra improbabile che i crediti postergati dei soci possano essere soddisfatti, anche in misura minima.

Quesito del 21/03/2015

Sono un socio di cooperativa edilizia che si appresta a pagare l’ultima quota parte di saldo più interessi per ritardi vari al costruttore.
Se più della metà dei soci come me paga tale quota il costruttore è tenuto a consegnare loro le chiavi dell’alloggio o si può rifiutare perché bisogna aspettare i soci ritardatari?
Si possono intraprendere azioni legali contro il costruttore che non consegna gli alloggi? O azioni legali nei confronti dei soci ritardatari?

Risposta al quesito:
Il rapporto con il costruttore è intrattenuto dalla Cooperativa in ragione dell’atto di appalto.
In ragione di ciò è la Cooperativa che deve dare corso alle azioni giudiziarie contro l’appaltatore, mentre i soci devono sollecitare la Società, anche in relazione alle azioni risarcitorie verso i soci inadempienti.
Nel caso di inadempienza della Cooperativa, i soci possono agire per la sostituzione degli amministratori, nei confronti dei quali può essere iniziata l’azione di responsabilità sociale.

Quesito del 20/03/2015

Sono un ex socio di una cooperativa edilizia in Roma. Sono diventato socio di tale coop nel 2003 e dimesso da socio nel 2012 a rogito avvenuto.
La costruzione delle villette a schiera è cominciata nel 2003 e terminata nel 2006. Tale cooperativa, inizialmente a proprietà indivisa, è stata trasformata, con i dovuti consensi, a proprietà divisa e nell’ottobre del 2012 abbiamo rogitato (ovviamente mutuo frazionato). Siamo venuti a conoscenza che nel 2005 il presidente della coop ha ceduto il contributo pubblico alla banca mutuante.
Tale cessione è stata ratificata con decreto dirigenziale del ministero delle infrastrutture e da rogito notarile. Questa cessione è avvenuta solo sulla carta perché il provveditorato continua ad erogare il contributo alla coop e non alla banca, ma quest’ultima non ha mai sollevato il problema.
Il provveditorato, dopo nostra esplicita richiesta, si è limitato a dirci che nel 2008 il presidente della coop ha firmato una propria dichiarazione in cui asserisce di non aver ceduto il contributo pubblico a nessun ente o istituto di credito. Il decreto dirigenziale non è mai stato annullato da altro decreto.
Cosa possiamo fare?

Risposta al quesito:
Quanto rappresentato nel quesito non sembra essere aderente alla realtà.
Per quanto è noto, i contributi pubblici sono erogati sugli interessi, che vengono abbattuti a seguito dell’agevolazione finanziaria.
In tale ottica, al momento della stipula del mutuo, ex lege l’Istituto mutuante riceve dall’Ente finanziatore la quota parte degli interessi, sicché la parte rimanente va a gravare sulle rate a carico dei soci (così beneficiati degli interessi agevolati).
Alla luce di quanto precede, non si comprende quale contributo la Cooperativa continui a percepire e, comunque, quale sia il presunto conseguente problema.