Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 22/02/2015

Può una cooperativa edilizia assegnataria di un suolo in zona P.E.E.P. regolarmente pagato come indicato dal Comune “vendere” la palazzina (che deve costruire a favore di soci aventi i requisiti previsti dalla legge per l’ assegnazione di alloggi di edilizia economico-popolare) a una società che vuole realizzare “social-housing”, con il parere favorevole di tutti i soci?
I prezzi concordati sono identici a quelli previsti dalla convenzione sottoscritta.

Risposta al quesito:
Una risposta puntuale al quesito presuppone la conoscenza della Legge con cui è stata finanziata la Cooperativa e delle effettive finalità della Società destinataria della cessione.
Accertate le predette circostanze, occorre esaminare la causa negoziale della cessione, al fine di verificare la legittimità dell’eventuale  contratto di vendita.
Per le vie generali, il percorso della vendita sembra impraticabile se la legge di finanziamento preveda esclusivamente la cessione degli alloggi ai soci prenotatari della Cooperativa beneficiata dall’agevolazione.

Quesito del 22/02/2015

Sono sposato in regime di separazione legale dei beni e vorrei acquistare un’abitazione da intestare 100% a me.
Considerato che mia moglie è socia di cooperativa edilizia per il quale entro pochi mesi verrà effettuato atto notarile, volevo chiedere se una mia titolarità di immobile antecedente a detto atto possa far perdere i requisiti di acquisizione in cooperativa a mia moglie.

Risposta al quesito:
Da quanto esposto si presuppone che la Cooperativa in questione sia beneficiare di finanziamento pubblico. In tal caso , tra i requisiti soggettivi del socio assegnatario è ricompresa l’impossidenza di alloggi idonei, riferita sia al socio medesimo che ai suoi familiari conviventi.
Il requisito dell’impossidenza non può essere aggirato con il regie di separazione dei beni instaurato tra i coniugi.
In conseguenza di quanto precede, l’acquisto dell’alloggio da parte del coniuge in data antecedente la stipula dell’atto pubblico di assegnazione diviene ostativo per l’assegnatario.

Quesito del 19/02/2015

Sono socio di una cooperativa a proprietà divisa.
Prima della terminazione dei lavori, relativamente a uno dei plessi in cui è presente il mio alloggio ho provveduto ad acquistarlo con regolare atto di proprietà. Preciso però che con l’acquisto la ditta appaltatrice non mi ha ancora consegnato ne l’agibilità tanto meno le chiavi dell’appartamento/garage.
Adesso la ditta ha praticamente terminato i lavori del plesso, ho regolarizzato tutti gli allacci (acqua, gas ed elettricità, telefonia fissa), ho fatto il cambio di residenza perché da cronoprogramma doveva avvenire già la consegna, ma la ditta sta tuttora mantenendo la zona “cantierizzata” e ha scavato una voragine davanti allo stesso per evitare che qualcuno dei soci potesse arrivare ai propri appartamenti/garage.
La ragione di questa forma di ricatto è che l’impresa vuole per la consegna degli alloggi altri soldi che la stessa Coop. non vuole riconoscergli.
Vengo alla domanda: Ho delle leve legali a mio favore per far valere il diritto di proprietà e godere del mio appartamento e fruire del garage annesso già pagato?
E’ possibile far insediare un’altra ditta all’interno dello stesso cantiere?

Risposta al quesito:
Nelle Cooperative edilizie l’assegnazione dell’alloggio deve avvenire esclusivamente per il tramite degli organi sociali (amministratori , amministratore delegato etc..) , senza che i soci possano intrattenere alcun legittimo rapporto con l’impresa costruttrice (tranne che per le eventuali migliorie direttamente contrattate tra il socio e l’impresa).
Ciò posto, il socio, che abbia stipulato l’atto pubblico di assegnazione e non abbia poi ricevuto il certificato di abitabilità, deve rivolgere le proprie istanze nei confronti della Cooperativa, obbligata a garantire l’ottenimento della certificazione.
Se poi, l’impresa costruttrice è incorsa nelle responsabilità che impediscono il rilascio della certificazione, deve essere la Cooperativa ad agire giudizialmente a tutela dei propri diritti (cioè i diritti dei soci).
Se la Cooperativa non agisce tempestivamente ovvero risulta inadempiente in ordine alla ultimazione delle parti comuni, in tal caso il socio può citarla in giudizio con azione ordinaria e/o cautelare, in ragione delle effettive circostanze di fatto.

Quesito del 19/02/2015

Sono socio di coop a proprietà indivisa; nel 2006 mi è stato consegnato l’alloggio nel quale si è stabilito il mio unico figlio già titolare nella stessa città di alloggio in coop a proprietà indivisa successivamente trasformata in proprietà divisa e nel quale io ho continuato ad essere domiciliato fino al 2012.
La mancata tempestiva mia domiciliazione nell’alloggio assegnatomi comporta decadenza dalla stessa assegnazione?
Ed in caso di decadenza dall’assegnazione come posso sanare la situazione?

Risposta al quesito:
Ai soci delle cooperative edilizie fruenti di contributo pubblico, è fatto obbligo di occupare personalmente gli immobili loro assegnati, pena la decadenza dall’assegnazione.
La decadenza può essere dichiarata dalla stessa Cooperativa ovvero dall’Ente pubblico di vigilanza.
Non esiste una “sanatoria”, ma, se è intervenuta la declaratoria di decadenza, il socio interessato può opporre il provvedimento dimostrando che la mancata occupazione è imputabile a causa di forza maggiore non dipendente dalla sua volontà.

Quesito del 19/02/2015

Se una coop ha debiti vantati dai tecnici coinvolti nella realizzazione dell’edificio oggetto della stessa non evasi questi possono rivalersi sui soci assegnatari una volta stipulato il rogito?
Che tipo di responsabilità ha il socio divenuto proprietario nei confronti dei debiti contratti dalla coop prima del rogito?
Come si fa a sapere quali e quanti debiti ha contratto la coop a nostra insaputa?

Risposta al quesito:
Le Cooperative sono società a responsabilità limitata ( siano esse SRL o SPA), nel senso che per i debiti sociali risponde esclusivamente la Società.
In conseguenza di quanto precede i soci delle Cooperative sono esposti solamente con la quota del capitale da essi sottoscritto ( quote o azioni sociali).
I soci, tuttavia, possono assumere quote di debito mediante la stipula di specifici atti (ad esempio: dichiarazioni di accollo, fideiussioni etc..), come spesso accade in sede di rogito dell’assegnazione definitiva dell’alloggio sociale.
In tali casi i soci si accollano ovvero garantiscono gli oneri che la Cooperativa dovrà sostenere in ragione dell’attività sociale.
I soci possono verificare i costi e i debiti sociali attraverso i bilanci che le Cooperative sono obbligate a sottoporre all’approvazione dell’assemblea e depositare presso il registro delle imprese (Camera di Commercio territorialmente competente).

Quesito del 18/02/2015

L’impugnazione di un Lodo Arbitrale per un prezzo di cessione maggiorato rispetto a quello convenzionato è sancito e disciplinato dall’art. 829 c.p.c. che cita, tra i casi di impugnazione, al comma 12 quanto segue: “L’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. E’ ammessa in ogni caso l’impugnazione delle decisioni per contrarietà all’ordine pubblico”.
Secondo l’interpretazione della Giurisprudenza prevalente, l’oggetto della controversia, che ricade nell’edilizia Convenzionata disciplinata dall’art. 35 della 865 del 1971 rientra di diritto nella violazione di norme di ordine pubblico e norme imperative?
Oppure impugnare nel diritto il Lodo anche per la fattispecie in esame, è possibile solo se previsto nella clausola compromissoria?

Risposta al quesito:
In tutti i casi in cui gli Arbitri violino le norme di legge, il lodo è affetto da nullità e, quindi, può essere sottoposto ad impugnativa ai sensi dell’art. 829 cpc.
Se, nel caso di specie, gli Arbitri hanno violato le norme in materia di espropriazione per pubblica utilità (art. 35 L. 865 /71) il lodo deve essere ritenuto contrario ai principi di ordine pubblico di cui alle statuizioni della Legge regolatrice (diritto di proprietà, diritto alla casa etc…).