Quesito del 29/04/2016

Sono socio di una cooperativa inizialmente a proprietà indivisa e successivamente trasformata in coop a proprietà divisa, che gode del contributo a fondo perduto della legge 492/75 (in realtà mai ricevuto), esclusivamente per appartenenti alle forze armate.
Sono attualmente assegnatario di un alloggio dal 2009.
Volevo chiedere se era possibile cedere la mia quota a mia figlia, non appartenente alle forze armate, rinunciando pertanto al contributo citato.
Lo statuto della cooperativa, a riguardo cita: “In caso di finanziamento della legge 492/75, il socio deve appartenere esclusivamente alle forze armate e/o di Polizia e/o ai corpi militari…”.
Però cita anche che: “Scopo della società è la costruzione senza fini di lucro di case popolari ed economiche a proprietà indivisa da concedere ad uso esclusivo a soci aventi i requisiti stabiliti dalla legge sull’edilizia economica e popolare”.
Dal momento che mia figlia avrebbe tali requisiti, mi chiedevo se potesse comunque acquisire la mia quota, perdendo il diritto al contributo, oppure no. 

Risposta al quesito:
Nel caso di specie è teoricamente possibile il subentro della figlia del socio, ma praticamente una tale evenienza trova dei limiti burocratici che ne rendono difficoltosa l’attuazione.
Occorre, infatti, che:
a) La Cooperativa, non più a finanziamento pubblico relativamente al caso particolare, dia il consenso al subentro;
b) L’Ente finanziatore emetta provvedimento correttivo del decreto di finanziamento, sottraendo l’alloggio per il quale si è verificata la rinuncia;
c) L’Istituto mutuante stipuli un atto correttivo del mutuo concesso e determinativo della riduzione dell’ipoteca ( con costi aggiuntivi, posto che si tratta di atto pubblico);
E’, comunque, necessario verificare preventivamente l’atto di convenzione con il Comune concessionario dell’area, in quanto se tale atto prevede l’assegnazione degli alloggi esclusivamente ai soggetti appartenenti alle Forze Dell’Ordine, in tal caso ci sarebbe un ostacolo in più, in quanto occorrerebbe ottenere un provvedimento amministrativo di deroga e, quindi, una nuova Convenzione in appendice alla prima.

Quesito del 29/04/2016

Sono titolare della quota/abitazione di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa a contributo statale.
Volevo sapere se tale quota può essere sottoposta a pignoramento da parte di un creditore.

Risposta al quesito:
Il socio di Cooperativa a proprietà indivisa è titolare del diritto di uso abitativo dell’alloggio, la cui proprietà resta intestata alla Società.
Il socio, inoltre, è titolare della quota azionaria, che nelle società Cooperative ha natura personale e necessita di requisiti soggettivi del possessore.
In ragione di quanto precede il creditore particolare del socio non ha azione né in relazione all’alloggio, né in riferimento alla quota azionaria.
Potrebbe, tuttavia, accadere che si verificasse la risoluzione del rapporto sociale e, in tal caso, il socio sarebbe creditore della Cooperativa per il rimborso delle quote a lui dovute.
In questa ipotesi il credito del socio sarebbe liquido ed esigibile e, pertanto, il suo creditore potrebbe agire con pignoramento presso terzi (è ovvio che il predetto creditore deve essere a conoscenza non solo del rapporto sociale, ma anche della risoluzione ad esso inerente).

Quesito del 27/04/2016

Se l’attuale Cda della mia cooperativa su ordine del presidente del collegio arbitrale sospende l’efficacia esecutiva delle delibere assunta in data 29/06/2015 (data in qui viene eletto come Cda) possono appellarsi alla prorogatio per convocare l’assemblea ordinaria d’approvazione bilancio per l’anno in corso se il vecchio Cda è costituito in parte, due su tre, attualmente in carica?

Risposta al quesito:
A seguito del provvedimento giudiziale (nel caso di specie il Collegio Arbitrale) che sospende l’efficacia della delibera di elezione dei componenti il CDA, questi ultimi sono privi di qualunque potere e ,quindi, non è ipotizzabile alcuna “prorogatio”, in quanto ciò che non esiste non può essere prorogato.
Nel caso di specie, viceversa, rivivifica il potere degli amministratori cessati, i quali hanno l’obbligo di convocare l’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.
Se gli amministratori sono rimasti in due, per le dimissioni di uno di loro, in tal caso devono cooptare il terzo che resta in carica sino alla prossima assemblea per il rinnovo delle cariche.
Se l’approvazione del bilancio appare urgente e improrogabile per motivi di interesse sociale, gli amministratori prorogati possono eccezionalmente convocare l’assemblea anche per l’approvazione, ma in tal caso devono condividere l’assetto del bilancio medesimo e assumere le relative responsabilità.

Quesito del 27/04/2016

A novembre 2015 abbiamo effettuato l’atto per il frazionamento, ma ad oggi la banca non ha ancora effettuato la voltura del mutuo da cooperativa a singolo socio nonostante il lungo lasso di tempo trascorso.
Posso fare qualcosa in merito? Ci sono delle tempistiche che la banca deve rispettare? perché vorrei fare la surroga del mutuo ma purtroppo siccome non è stata fatta ancora la voltura del mutuo non posso procedere per la surroga.
Cosa posso fare per tutelarmi? E’ possibile che la banca non abbia ancora effettuato la voltura?

Risposta al quesito:
Da quanto esposto nel quesito, sembra che la Cooperativa abbia stipulato con la Banca l’atto di frazionamento del mutuo, ma che la Cooperativa non abbia ancora stipulato l’atto di assegnazione definitiva degli alloggi con conseguente accollo della quota di mutuo da parte del socio assegnatario.
Se, infatti, non è avvenuto l’accollo non può esserci alcuna “voltura” del mutuo.
Il socio che ha interesse a stipulare l’atto di assegnazione e instaurare il rapporto finanziario con Istituto diverso da quello che ha concesso il mutuo alla Cooperativa, deve concordare le condizioni con la propria Banca.
Quest’ultima potrà concedere il nuovo mutuo contestualmente alla stipula dell’atto di assegnazione, prevedendo che la relativa erogazione sia destinata all’estinzione del mutuo gravante sull’immobile e riconducibile ad altro Istituto bancario.
Occorre, però, fare attenzione a tutti i costi, visibili e non, conseguenti all’operazione.

Quesito del 26/04/2016

Ho scoperto da poco che alcuni soci non sono in grado di esibire le ricevute dei versamenti in Cooperativa. NESSUNA ricevuta dal 1991.
La cooperativa è in liquidazione ed il Liquidatore, non ha mai fatto ingiunzione pagamento ai morosi, la liquidazione è ora passata a sua figlia.
Possiamo fare qualcosa noi Soci in regola contro il liquidatore o contro i morosi? 

Risposta al quesito:
Dai bilanci della Società e dalla relativa contabilità ad essi retrostante deve potersi rilevare l’entità dei versamenti effettuati da ciascun socio.
Nei predetti bilanci, inoltre, devono essere indicati tutti i crediti, anche quelli verso i soci morosi.
La morosità come risultante dal bilancio costituisce titolo per ottenere il decreto ingiuntivo emesso dal giudice competente sul ricorso del rappresentante legale della Società.
Se la Cooperativa è stata messa in liquidazione, il Liquidatore nominato dall’assemblea deve eseguire correttamente tutte le attività del proprio mandato, tra le quali rientra il recupero dei crediti verso i soci morosi.
Se il Liquidatore non compie la predetta attività o la svolge con ritardo che procura un danno, l’assemblea può agire con l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2393 del codice civile, ma anche i soci in numero pari a un quinto della compagine sociale posso esercitare la stessa azione ai sensi dell’art.2393 bis del codice civile.
Il socio che abbia subito un danno diretto può agire con l’azione individuale di cui all’art. 2395 del codice civile.

Quesito del 26/04/2016

Se un socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa perde la capacità di intendere e di volere, quali sono gli obblighi della cooperativa e quali quelli dei familiari del socio?

Risposta al quesito:
Il socio di Cooperativa edilizia unitamente al rapporto sociale instaura il rapporto mutualistico, quest’ultimo avente ad oggetto lo scambio economico con cui si realizza l’assegnazione dell’alloggio a fronte del pagamento del prezzo.
Se in capo al socio sopraggiunge lo stato di incapacità di intendere e volere, ex lege sono previsti i mezzi di tutela dei diritti e delle aspettative a contenuto economico in favore del socio medesimo.
In particolare i familiari del socio devono chiedere al Tribunale l’interdizione e la nomina di un curatore che esegue tutte le operazioni necessarie per salvaguardare  il patrimonio dell’interdetto.
E’ ovvio che il curatore otterrà l’autorizzazione al mantenimento della qualità di socio e alla conseguente assegnazione dell’alloggio nel di lui favore, solamente se il patrimonio dell’interdetto consente il raggiungimento dell’obbiettivo, di cui occorre provare la convenienza.