Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 03/04/2015

Chiedo un’informazione riguardo il regime di responsabilità dei soci nel caso di una cooperativa cessata, ovvero chi deve citare una lavoratrice che risultava socia artigiana che ha visto cessare il proprio rapporto di lavoro senza giusta causa?
Preciso che prima di cessare l’azienda aderiva ad un consorzio di cooperative e gli stessi dipendenti ora fanno parte del consorzio.

Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, verificare gli effettivi rapporti intercorsi tra la Cooperativa e il Consorzio, soprattutto in relazione all’attività lavorativa svolta dai soci della prima.
Se, dunque, il rapporto consortile risulta fittizio o, comunque, strumentale, nel senso che l’effettivo fruitore del rapporto lavorativa risulta essere, in via di fatto, proprio il Consorzio, in tal caso quest’ultimo può essere citato innanzi al Giudice del Lavoro.
Se, viceversa, non è praticabile l’ipotesi che precede (soprattutto dal punto di vista probatorio), possono essere citati i componenti del CdA ovvero i liquidatori per avere estinto la società senza provvedere al preventivo pagamento dei debiti di lavoro.
Una tale ipotesi, tuttavia, va preventivamente verificata dopo avere esaminato i bilanci sociali e altra documentazione inerente al rapporto lavorativo.

Quesito del 03/04/2015

Sono una socia di cooperativa e volevo un’informazione: un mese dopo la consegna degli alloggi (2013), il CDA ha approvato le tabelle millesimali.
Il mese successivo, durante un’assemblea dei soci, all’unanimità si richiedeva al nuovo CDA appena eletto di controllare le tabelle millesimali. Dopo averle visionate, sono state raccolte 22 firme dei soci su 29 per poter modificare soltanto il coefficiente di piano del I e dell’XI piano.
L’ingegnere che le aveva redatte si è prestato a modificarle poichè non erano ancora state allegate agli atti notarili di compravendita, perchè non ancora stipulati. Oggi che il CDA è stato cambiato nuovamente, il presidente che è sempre stato lo stesso, sta allegando agli atti notarili le vecchie tabelle millesimali, quelle cioè approvate dal CDA e contestate dall’assemblea.
Cosa si può fare in merito, visto che dopo numerose lamentele e anche lettere dell’avvocato di alcuni soci, il presidente continua a fare orecchie da mercante ? 

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente verificare se è realmente intervenuto un successivo deliberato, regolarmente verbalizzato, modificativo delle carature millesimali precedentemente approvate.
Se ciò è effettivamente avvenuto, il tentativo del presidente del CdA si appalesa illegittimo e può essere contrastato con il ricorso al Tribunale competente.
In ogni caso, se sussiste una maggioranza di soci, può essere proposta la sfiducia al presidente e procedere alla elezione di uno nuovo.

Quesito del 02/04/2015

Sono un socio di una cooperativa edilizia, il presidente del CdA ha richiesto, per mancanza di liquidità della cooperativa, il contributo dei soci per far fronte alle varie spese in relazione alla quota di millesimi da ciascun detenuti, in relazione alle unità immobiliari assegnate e/o possedute.
Il sottoscritto vanta un rilevante credito iva nei confronti della cooperativa pertanto posso richiedere la compensazione di quanto richiesto?
Inoltre è corretto ricorrere alla quota dei millesimi per stabilire il contributo di ciascun socio?
Infine tale richiesta economica nei confronti dei soci può deliberarla il CdA oppure deve passare dall’assemblea dei soci?

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente verificare i poteri del CdA  come disposti dallo Statuto sociale.
Se il CdA ha i poteri di amministrazione ordinaria, può richiedere ai soci esclusivamente le somme ad essa relative, mentre non può richiedere le somme inerenti all’amministrazione straordinaria.
In ordine alla suddivisione delle spese, occorre distinguere le disposizioni societarie da quelle condominiali.
In assenza di specifici deliberati sociali ovvero di norme statutarie , la partecipazione alle spese generali è suddivisa tra i soci in eguale misura.
Se, tuttavia, la Cooperativa amministra il condominio ricomprendente gli alloggi assegnati, in tal caso saranno applicabili i criteri condominiali che prevedono il riferimento ai millesimi.

Quesito del 02/04/2015

Sono presidente di una cooperativa a proprietà indivisa, devo firmare un contratto di appalto per lavori di manutenzione straordinaria, in relazione alle legge 08/2008 sulla sicurezza
Risulto il committente? Oppure è il Consiglio di Amministrazione?

Risposta al quesito:
In ordine all’appalto e a tutte le conseguenze civilistiche connesse, il committente dell’opera è la Cooperativa, la quale risponde verso i terzi per eventuali danni loro arrecati nel corso dei lavori.
Se i lavori di manutenzione straordinari vengono seguiti da un direttore dei lavori o, comunque, da un tecnico all’uopo incaricato, nessun coinvolgimento può essere esteso al legale rappresentante della Cooperativa che ha firmato l’appalto.

Quesito dell’01/04/2015

Sono socio assegnatario di alloggio in coop. proprietà indivisa dal 1988, ora la coop vuole cedere gli alloggi di alcuni stabili, compreso il mio in proprietà individuale, il presidente durante l’assemblea per la modifica dello statuto ha affermato che gli appartamenti verranno venduti a prezzo di mercato e ai soci assegnatari non verrà dedotto nulla.
E’ legale?

Risposta al quesito:
La Cooperativa a proprietà indivisa può trasformarsi e assegnare gli alloggi in proprietà individuale, ma ciò deve avvenire senza alcuna speculazione di tipo commerciale.
Se, infatti, il socio assegnatario in uso ha già sostenuto il costo per la costruzione dell’alloggio non appare legittimo che egli sostenga nuovamente i costo dell’ alloggio medesimo, allorquando esso gli venga assegnato in proprietà.
Alla luce di quanto precede, la prospettazione del presidente della Cooperativa si appalesa illegittima.

Quesito dell’01/04/2015

Oltre 16 anni fa ho chiesto un mutuo a tasso agevolato con la Regione Sicilia ai sensi della legge 458/78, per l’acquisto della prima casa.
A seguito dell’estinzione del mutuo, pagato regolarmente ho chiesto alla banca la cancellazione dell’ipoteca posta a suo tempo. Dopo alcuni giorni la Banca mi comunicava che l’ipoteca non poteva essere cancellata, in quanto la Regione Sicilia, non aveva provveduto a corrispondere alla stessa le somme concernenti i contributi.
Come posso risolvere tale problema e a chi mi devo rivolgere.

Risposta al quesito:
Nel caso di specie sembra che la Regione Sicilia sia responsabile della mancata cancellazione dell’ipoteca in questione.
Si possono percorre due strade  di tutela giudiziaria, l’una innanzi al TAR, culminante nella richiesta di nomina  di un Commissario ad acta che provveda al compimento delle attività necessarie alla definizione dell’originario atto amministrativo, ivi compreso il pagamento dell’importo dovuto all’Istituto bancario; l’altra di tipo risarcitorio innanzi al Giudice ordinario al fine di ottenere il risarcimento del danno, pari all’importo sostitutivo pagato alla Banca per ottenere la cancellazione dell’ipoteca.