Se la Banca non ha frazionato il mutuo al momento della stipula del contratto con la Cooperativa edilizia, non può successivamente imporre alle singole unità immobiliari un’ipoteca superiore al debito accollato da ciascun singolo socio con l’atto di prenotazione.

Il Tribunale di Roma, con una recente sentenza conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte, ha definito la controversia insorta tra i soci assegnatari e l’Istituto mutuante, avente ad oggetto la quota di mutuo gravante su ciascun alloggio in misura maggiore a quella prevista nei preliminari di assegnazione, stipulati tra la Cooperativa e gli assegnatari medesimi.
In particolare, il predetto Tribunale, accogliendo la tesi prospettata dai soci assegnatari, ha ritenuto che, poiché ex art. 1273 IV comma c.c. l’accollante è obbligato verso il creditore nei limiti in cui ha assunto il debito, il frazionamento del mutuo dovesse essere effettuato dalla Banca sulla base degli impegni assunti con i contratti preliminari di assegnazione e, correlativamente, la garanzia ipotecaria dovesse essere frazionata non già in base al valore dell’unità immobiliare, ma in modo tale che ogni singolo immobile garantisse soltanto la quota di mutuo accollata dal promissario assegnatario.
Nella pagina dedicata al diritto civile e commerciale gli approfondimenti su questo Giudizio, patrocinato dall’avv. Gualtiero Cannavò innanzi al Tribunale di Roma.

Il regime IVA delle prestazioni socio-sanitarie fornite dalle cooperative.

Con risoluzione del 13/12/2013 n. 93/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti in ordine al regine IVA per le Cooperative che eseguono prestazioni sanitarie riabilitative in favore di disabili fisici, psichici e sensoriali, ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.
In particolare, l’Agenzia ha ritenuto che le predette Cooperative debbano applicare:
– l’imposta con aliquota del 10%, ai sensi del numero 127-undevicies) della tabella A, parte terza, del d.P.R. n. 633, se rese “in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale” stipulati dopo il 31 dicembre 2013;
– l’imposta con aliquota del 4%, ai sensi del soppresso numero 41-bis) della tabella A, parte seconda, del d.P.R. n. 633 ovvero il regime di esenzione di cui all’articolo 10 dello stesso d.P.R., se rese “in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale” stipulati entro il 31 dicembre 2013.
Secondo l’Agenzia, inoltre, il predetto regime IVA resta inalterato anche nell’ipotesi in cui la Cooperativa dovesse svolgere la propria attività in “regime di accreditamento” presso il Servizio Sanitario Nazionale.