La declaratoria d’insolvenza delle cooperative con attività esclusivamente mutualistica non è subordinata ai limiti di valore dei debiti scaduti di cui all’art. 15 della legge fallimentare.

Il principio è stato affermato dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9681 del 22 aprile 2013.
I Giudici di legittimità hanno testualmente ritenuto che “la dichiarazione d’insolvenza della società cooperativa esclusivamente mutualistica, a norma dell’art. 195 legge fall., non è impedita dalla circostanza che l’ammontare dei debiti della società, scaduti e non pagati, sia complessivamente inferiore a € 30.000,00, non applicandosi in questo caso l’art. 15, ultimo comma della medesima legge”.
Più specificamente, la Suprema Corte ha statuito che il predetto limite debitorio rappresenta “un’eccezione alla regola della fallibilità delle imprese, come tale insuscettibile di applicazioni analogiche a ipotesi (dichiarazione di insolvenza di impresa non fallibile) diverse da quella regolata (dichiarazione di fallimento dell’impresa insolvente)”.
La Corte di Cassazione ha così colmato un vuoto legislativo, in quanto l’art. 195 L.F. richiama l’art. 15 (inerente l’istruttoria prefallimentare) esclusivamente con riferimento alle modalità di preventiva audizione del debitore, nulla specificando in ordine al limite debitorio, di cui all’ultimo comma del medesimo articolo, quale condizione necessaria alla declaratoria di insolvenza.
Vengono, pertanto, chiariti i dubbi già espressi dalla dottrina in merito all’applicabilità dei predetti limiti debitori alla dichiarazione dello stato di insolvenza delle cooperative soggette a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento (Cfr. Gualtiero Cannavò, “Liquidazione coatta amministrativa e concordato nelle società cooperative”, Giuffrè, 2010).

Cooperative di produzione e lavoro: più limitate le agevolazioni fiscali.

Il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 ha ulteriormente limitato le agevolazioni in materia di imposizione sui redditi delle società cooperative di produzione e lavoro.
Secondo la predetta norma, infatti, l’art.12 della legge 904 /77, riguardante l’esenzione degli utili destinati a riserva indivisibile, non si applica al 40% degli utili che le predette cooperative devolvono a riserva indivisibile (nella precedente disciplina, L. n. 311/2004, era del 30%).
Relativamente all’esercizio chiuso al 31.12.2012, pertanto, le cooperative di produzione e lavoro restano assoggettate all’imposizione del 40% degli utili devoluti alle riserve indivisibili.
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