Le nuove disposizioni sulle procedure esecutive e concorsuali in danno delle Cooperative che operano nell’ambito dell’edilizia convenzionata agevolata.

La Legge di Bilancio 2021, approvata il 30.12.2020, affronta la tematica delle espropriazioni degli alloggi di edilizia convenzionata-agevolata a seguito di pignoramenti o procedure concorsuali incombenti sulle Cooperative che hanno realizzato la costruzione.
La normativa dispone:
a) a pena di nullità della procedura che il creditore procedente ne dia la preventiva comunicazione al Comune e all’Ente Pubblico finanziatore;
b) che il Giudice sospenda la procedura di pignoramento ovvero della liquidazione concorsuale al fine di consentire l’intervento deli Enti pubblici a tutela della finalità sociale degli immobili.
Il tenore letterale della norma si presta effettivamente all’interpretazione giurisprudenziale che varrà, ma sin d’ora appare rilevante l’attenzione del Legislatore riservata alla “finalità sociale degli immobili”.
Questo Studio professionale, pur avendo da tempo auspicato l’intervento del Legislatore (vedasi gli articoli pubblicati nelle pagine precedenti), aveva, comunque, già sostenuto nelle azioni legali attualmente in corso a tutela di soci di Cooperative in L.C.A. site in varie Regioni italiane, la prevalenza dell’interesse pubblicistico della Convenzione ex art. 35 della L.865/71 con il conseguente diritto del socio ad ottenere l’assegnazione dell’alloggio a fronte del prezzo massimo di prima cessione, anche nel caso di Fallimento o Liquidazione coatta amministrativa.
La nuova normativa, dunque, ha dato il primo sostegno alla predetta tesi, adesso occorrerà che la giurisprudenza completi l’opera.

La decisione in merito all’irregolarità del bilancio della Cooperativa non può essere devoluta agli Arbitri, nemmeno in presenza della clausola compromissoria.

L’impugnativa di Bilancio redatto in dispregio dei principi di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile non rientra nella competenza del Collegio Arbitrale, in quanto afferente a diritti indisponibili, quali sono, appunto, quelli tutelati dai suddetti principi.
Pertanto, la competenza del Tribunale Ordinario non può essere derogata nemmeno nell’ipotesi in cui lo Statuto della Cooperativa preveda la clausola compromissoria relativamente alle controversie tra la Società ed i soci.
L’orientamento che precede è stato confermato dal giudizio arbitrale svoltosi in Roma, che ha coinvolto alcuni soci assistiti da questo Studio, i quali avevano inizialmente impugnato l’esclusione per morosità secondo quanto previsto dalla clausola compromissoria, per poi rilevare in via pregiudiziale l’inattendibilità del Bilancio sociale per violazione dei principi generali, eccependo la competenza inderogabile del Giudice Ordinario in materia.
Il Collegio degli Arbitri, accogliendo le eccezioni avanzate dai soci, ha ritenuto pregiudiziale, ai fini della contestata morosità, la decisione in merito alla regolarità del Bilancio e, dichiarando la propria incompetenza a statuire in materia, ha sospeso il giudizio in attesa del pronunciamento del Tribunale di Roma.
Nella pagina dedicata al diritto civile e commerciale l’approfondimento.