Imposta di registro o IVA per gli acquisti degli immobili ad uso abitativo dalle cooperative edilizie.

Il D.L. 22 giugno 2012 , in vigore dal 26 giugno 2012, ha modificato il regime impositivo gravante sugli atti d’acquisto degli immobili.
In particolare, è stata prevista per le imprese costruttrici (incluse le cooperative edilizie di abitazione) l’opzione tra IVA e Registro per gli immobili venduti dalle imprese stesse dopo che siano trascorsi cinque anni dalla loro ultimazione.
Una tale disposizione desta qualche perplessità, in quanto genera una disparità tra acquirenti, soprattutto in relazione all’acquisto della prima casa.
In taluni casi, infatti, l’imposizione sarà maggiore se l’impresa ha esercitato l’opzione IVA, perchè tale imposizione, diversamente dal Registro, viene commisurata all’effettivo corrispettivo pagato e non al valore catastale dell’immobile.
Sarebbe stato molto meglio unificare le imposizioni, senza alimentare i soliti meandri fiscali, che spesso generano inique disparità tra contribuenti.
A tal proposito, va osservato che, secondo la Costituzione Italiana, tutti i cittadini hanno pari dignità (art.3), la legge deve garantire a tutti l’accesso alla proprietà privata (art. 42), la Repubblica deve favorire l’accesso alla proprietà dell’abitazione (art.47).
Ebbene, la nuova normativa fiscale non sembra affatto conforme ai succitati principi, in quanto, oltre a creare disparità economiche, consente alle sole imprese costruttrici di optare per un regime impositivo o per un altro a discapito del consumatore finale.