Permane il diritto all’assegnazione dell’alloggio nelle Cooperative in Liquidazione coatta che operano in regime di edilizia convenzionata.

Il Commissario liquidatore della Cooperativa in regime di edilizia convenzionata non può sciogliersi dal contratto di prenotazione stipulato con il socio. Tale facoltà, prevista in via generale dall’art. 72 della Legge Fallimentare, è impedita dal preminente interesse pubblico garantito dalla Convenzione stipulata con l’Ente comunale ai fini della realizzazione del complesso edilizio sul terreno in area PEEP concesso in diritto di superficie.
L’interpretazione della disciplina normativa sopra enunciata è alla base delle azioni, attualmente in corso, proposte dai soci di Cooperative in LCA site in varie Regioni italiane, assistiti da questo Studio legale.
Nella pagina dedicata al diritto amministrativo l’approfondimento.

Cooperative edilizie di abitazione e risarcimento del danno da occupazione illegittima: la responsabilità verso gli espropriati va ripartita tra il Comune e la Cooperativa concessionaria del terreno.

Il Tar Sicilia ha rigettato il ricorso con cui il Comune pretendeva dalla Cooperativa alla quale aveva concesso il terreno in diritto di superficie, l’integrale refusione dell’importo versato agli espropriati a titolo di risarcimento del danno dagli stessi subito in ragione del ritardo nell’emissione del decreto di esproprio.
Le ragioni dell’Ente erano fondate sui presunti obblighi posti a carico della Cooperativa nell’ambito della Convenzione stipulata ai fini della concessione del terreno.
La Società, nelle more posta in Liquidazione coatta amministrativa, dimostrava in giudizio che l’obbligazione pattuita nella Convenzione atteneva esclusivamente all’indennità di esproprio legittimo, mentre gli oneri risarcitori scaturivano dalla condanna solidale subita dal Comune e dalla Cooperativa in sede civile, con il conseguente diritto da parte del primo di rivalersi sulla seconda soltanto nei limiti della metà dell’importo risarcitorio.
Accogliendo le difese della Liquidatela, assistita dall’avv. Gualtiero Cannavò, i Giudici amministrativi hanno accertato l’obbligo della Cooperativa di versare al Comune la sola indennità di occupazione legittima, restando salvo il diritto di rivalsa dell’Ente nella misura del 50% della residua quota risarcitoria.
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